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Attuazione della
direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di
consumo.
(GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario
n.40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria
2000),ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di
consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis
(Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina
taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di
permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli
altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
Ai
fini del presente paragrafo si intende per:
a)
consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo,
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
b)
beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1)
i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita'
dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2)
l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantita' determinata;
3)
l'energia elettrica;
c)
venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma primo;
d)
produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di
consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si
presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o
altro segno distintivo;
e)
garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di
rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul
bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f)
riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le
disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai
difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter
(Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al
consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si
presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze:
a)
sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b)
sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del
bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c)
presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura
del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d)
sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato
da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del
contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da
istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il
venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma
secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a)
non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b)
la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c)
la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla
dichiarazione.
Il
difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione
e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o
sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in
cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo
installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
installazione.
1519-quater
(Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della
consegna del bene.
In
caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma
dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del
prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo
e nono.
Il
consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai
fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due
rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:
a)
del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b)
dell'entita' del difetto di conformita';
c)
dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le
riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore,
tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore
ha acquistato il bene.
Le
spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili
per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese
effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il
consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o
la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a)
la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b)
il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c)
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire
si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a)
qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore
resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla
decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da
parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b)
qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro
rimedio ai sensi del presente articolo.
Un
difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o
e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della
sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies
(Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei
confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad
un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
Il
venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo'
agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la
reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater,
quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
Il
consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma
secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine
di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e'
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha
occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale
data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo
1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di
cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi
la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima
o nella relativa pubblicita'.
La
garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a)
la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali
diritti;
b)
in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione
territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la
sede di chi la offre.
A
richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o
su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La
garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti
di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,
terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies
(Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore
alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere
o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente
paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di
tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E'
nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto
di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
1519-nonies
(Tutela in base ad altre disposizioni). – Le disposizioni del presente
paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al
consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
-
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
-
La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e
l'allegato B della suddetta legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2.
(Omissis).
3.
Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche',
nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".
"Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 93/104/CE: direttiva del
Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura
per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica
la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di
trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza
sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita'.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale
di riconoscimento delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul
valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di
telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico
proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999,
recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi
comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali".
-
La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art.
14 della suddetta legge cosi' recita:
"Art.
14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel
preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3.
Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4.
In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i
due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle
due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve
essere espresso entro trenta giorni.".
Art. 2.
Norme transitorie
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e
ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del
codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si
applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli